Comune di Narcao Articolo Separazione consensuale, richiesta congiunta di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e modifica delle condizioni di separazione o di divorzio davanti all'ufficiale dello stato civile Ai sensi del  decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132 convertito con modificazioni dalla legge n. 162/2014, in vigore dal 11 dicembre 2014,  i coniugi possono concludere, innanzi all'ufficiale dello  stato civile del comune di residenza di uno di loro o del comune presso cui è  iscritto  o  trascritto  l'atto  di  matrimonio,  un  accordo  di separazione personale ovvero di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del  matrimonio, nonché di  modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.  Nella stipula dell'accordo le parti possono concordare un obbligo di pagamentodi una somma di denaro a titolo di assegno periodico, sia nel caso di separazione consensuale (c.d. assegno di mantenimento), sia nel caso di richiesta congiunta di cessazione degli effetti civili o scioglimento del matrimonio ( c. d. assegno divorzile).   Le parti possono procedere davanti all'ufficiale dello Stato civile anche a modificare le condizioni di separazione o divorzio già raggiunte in precedenza.   Presupposto dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (comunemente indicato con il termine “divorzio”) è, in ogni caso, la precedente separazione dei coniugi. Lo stato di separazione deve essersi protratto, senza interruzioni, per almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione giudiziale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale , ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile (Legge n. 55 del 3/5/2015).   L’accordo può essere stipulato alle seguenti condizioni: - consenso di entrambi i coniugi - assenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave o   economicamente non autosufficienti. - assenza di trasferimenti di tipo patrimoniale, ossia atti di passaggio di proprietà dei beni dall’uno all’altro coniuge.  Procedimento Stante la complessità nonché la varietà delle fattispecie riconducibili alla normativa in  oggetto è opportuno contattare preventivamente l’Ufficiale dello Stato Civile che verificherà la possibilità di poter procedere e, in accordo con le parti, fisserà un appuntamento per la stipula dell’accordo.  Il giorno stabilito dovranno presentarsi personalmente e congiuntamente entrambi i coniugi, soli o con l'assistenza facoltativa di un avvocato.  L’atto contenente l’accordo verrà sottoscritto dalle parti e dall'ufficiale dello Stato Civile. Il giorno stabilito dovranno presentarsi personalmente e congiuntamente entrambi i coniugi, soli o con l'assistenza facoltativa di un avvocato.  L’atto contenente l’accordo verrà sottoscritto dalle parti e dall'ufficiale dello Stato Civile.  L’accordo relativo alla volontà di separarsi o divorziare dovrà necessariamente essere confermato con altro atto da formarsi in data concordata con le parti  e comunque non prima che siano trascorsi  trenta giorni dallo stesso.  Dopo la conferma la separazione /scioglimento/ cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi diventa definitiva e gli effetti decorreranno dalla data della prima sottoscrizione.  Se alla data concordata uno o entrambi i coniugi  non si presentano per la conferma, il primo atto di accordo non avrà alcun valore.  La conferma dell'accordo non è prevista nei casi di  modifiche delle condizioni di separazione o divorzio che sono dunque immediatamente efficaci.  Documentazione occorrente Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà resa ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000    Costi Il costo  del procedimento di  separazione, di divorzio e/o di modifica degli accordi patrimoniali di separazione o di divorzio è di € 16,00 che dovranno essere versati sul conto corrente postale n. 16365090   intestato al Comune di Narcao. Causale da indicare: Diritto per Separazione/Divorzio. Normativa di riferimento Decreto legge n.132 del 12 settembre 2014 convertito dalla Legge 10 novembre 2014 n.162. Modulistica Sezione: Amministrazione trasparente 2024 Comune di Narcao