Comune di Narcao

Provincia del Sud Sardegna

IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

Presupposto d’imposta:

Il presupposto dell’imposta municipale propria è il possesso di immobili, esclusa, a decorrere dal 01/01/2014, l’abitazione principale e le pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle

categorie catastali A/1-A/8 e A/9.

L'imposta municipale propria per espressa previsione di legge, a decorrere dal 01/01/2014, non si applica:

a)  alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione

principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

b)  ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal D.M. 22/06/2008 del Ministro delle infrastrutture;

c)  alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito del provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

d)  ad un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare,

posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, nonché al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del Decreto Legislativo 19/05/2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

 

 

Sono equiparate all’abitazione principale, con conseguente applicazione dell’aliquota ridotta e della relativa detrazione:

a)  le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani ultrasessantacinquenni o

disabili con invalidità superiore al 75% che acquisiscono la residenza o la dimora abituale in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate;

b)  le unità immobiliari, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in

comodato dal soggetto passivo dell’imposta a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, limitatamente alla quota di rendita risultante in Catasto non eccedente il valore di euro 500,00. In caso di più unità immobiliari concesse in comodato dal medesimo soggetto passivo dell’imposta, l’agevolazione di cui al primo periodo può essere applicata ad una sola unità immobiliare.

L’esenzione dall’imposta si estende, con le limitazioni previste dal precedente articolo, anche alle pertinenze

dell’unità immobiliare ad uso abitativo concessa in uso gratuito, ove utilizzate in modo esclusivo dal comodatario.

 

Le condizioni attestanti il possesso dei requisiti per usufruire delle agevolazionidovranno essere dichiarate nella dichiarazione IUC e/o in apposita autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 attestante il possesso dei requisiti per l'anno in corso da presentare entro il 30 settembre.

Non si fa luogo in nessun caso al rimborso d'imposta.

 

Esenzioni:

Sono esenti dall’IMU gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio Territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.

2. Si applicano le esenzioni previste dall’articolo 7, comma 1, lettere b), c), d) e), f), ed i) del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504 di seguito riportate:

b) i fabbricati classificati nelle categorie da E/1 a E/9;

c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all’articolo 5 bis del Decreto del Presidente della Repubblica 219 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;

d) i fabbricati destinati esclusivamente all’esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli

articoli 8 e 19 della Costituzione della Repubblica Italiana e loro pertinenze;

e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato Lateranense,

sottoscritto l’11 febbraio 1929 e reso esecutivo con Legge 27 maggio 1929, n. 810;

f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri ed alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l’esenzione dall’imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in

Italia;

i) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all’articolo 73 - comma 1, lettera c), del Decreto del Presidente

della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non

commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e

sportive, nonché delle attività di cui all’articolo 16, lettera a), della Legge 20 maggio 1985, n. 222.

 

Le esenzioni di cui ai commi 1 e 2 spettano per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le

condizioni prescritte dalla norma.

 

Sono esenti dall’imposta i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all’articolo 9 comma 3 bis del decreto legge 30/12/1993, n. 557 convertito dalla Legge 26/02/1994, n. 133.

 

Sono esenti dal tributo i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che

permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

 

Per poter usufruire dell'esenzione di cui al precedente i soggetti passivi sono obbligati a presentare, a pena di decadenza, entro il termine ordinario per la presentazione della dichiarazione IMU, apposita dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale predisposto per la presentazione della dichiarazione, con la quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica.

 

Aliquote:

Aliquota ridotta per abitazione principale di Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, così come definite dall’art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011

4 per mille

Aliquota per tutti gli altri fabbricati ed aree edificabili

7,6 per mille

Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D

7,6% riservato esclusivamente allo Stato

 

Come si calcola

L'imposta è dovuta sul valore degli immobili soggetti all’imposta, alla quale va applicata l’aliquota determinata dall’Ente con proprio atto deliberativo.

Il valore degli immobili, detto base imponibile si ottiene, con l'eccezione delle aree fabbricabili, a partire dalla rendita catastale per i fabbricatie a partire dal reddito dominicale per i terreni agricoli.

La rendita (per i fabbricati) e il reddito dominicale (per i terreni) sono valori attributi dagli uffici del catasto.

Per le aree fabbricabili il valore imponibile è dato dal valore venale, cioè dal valore di mercato delle aree stesse.

Fabbricati - Il valore degli immobili iscritti in Catasto si ottiene moltiplicando:

  • rendita catastale x 1,05 x 80 (unità immobiliari cat. A/10 - uffici)
  • rendita catastale x 1,05 x 140 (unità immobiliari cat. da B/1 a B/8 - collegi, scuole, caserme, ospedali pubblici, prigioni)
  • rendita catastale x 1,05 x 55 (unità immobiliari cat. C/1 - negozi)
  • rendita catastale x 1,05 x 160 (unità immobiliari da A/1a A/9, C/2, C/6, C/7- abitazioni, box auto e garage, magazzini, tettoie non pertinenziali ad abitazioni principali)
  • rendita catastale x 1,05 x 140 (unità immobiliari cat. C/3, C/4 e C/5 - laboratori artigiani, palestre e stabilimenti balneari e termali senza fini di lucro)
  • rendita catastale x 1,05 x 65 (unità immobiliari da D/1 a D/10, escluso D/5 - capannoni industriali, fabbriche, centri commerciali, alberghi, teatri e cinema, ospedali privati, palestre e stabilimenti balneari e termali con fini di lucro, compresi i fabbricati rurali strumentali)
  • rendita catastale x 1,05 x 80 (unità immobiliari D/5 - istituti di credito, cambio e assicurazione).

 

Aree fabbricabili - Il valore è quello venale in comune commercio al 1 gennaio dell'anno d'imposta.

Terreni agricoli - Il valore si ottiene moltiplicando il Reddito Dominicale x 1,25 x 135. Per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali il moltiplicatore è pari a 75.

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Scadenza IMU

Acconto

16 giugno

Saldo

16 dicembre

 

Allegati (1)